CAM e principio del risultato

La sentenza del T.a.r. Campania n. 377/2024 ha risolto una controversia concernente una procedura di gara sottoposta alle regole del d.lgs. n.50/2016. Ciononostante, ha fatto registrare un passaggio argomentativo d’interesse con riguardo al d.lgs. n. 36/2023 e, segnatamente, rispetto al principio del “risultato” (art.1). Andando per gradi, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte è…

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La sentenza del T.a.r. Campania n. 377/2024 ha risolto una controversia concernente una procedura di gara sottoposta alle regole del d.lgs. n.50/2016. Ciononostante, ha fatto registrare un passaggio argomentativo d’interesse con riguardo al d.lgs. n. 36/2023 e, segnatamente, rispetto al principio del “risultato” (art.1). Andando per gradi, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte è sorta dal ricorso di un operatore economico che, a causa della presunta genericità del disciplinare in tema di criteri ambientali minimi (CAM), lamentava di essere stato impossibilitato dal formulare un’offerta pienamente consapevole e chiedeva, quindi, che la procedura venisse svolta nuovamente. I giudici amministrativi, dal canto loro, hanno confutato la censura di genericità, evidenziando che, nel caso di specie, la stazione appaltante si fosse adeguatamente interessata dei CAM attraverso il puntuale riferimento ai decreti ministeriali e non solo. Al riguardo, si è osservato che risulterebbe ultroneo pretendere, sempre e comunque, dalla stessa la declinazione dei CAM contenuti nella normativa di legge visto che, siffatta operazione, si sostanzierebbe nella formale riproduzione del suo contenuto a meno che non sia dedotto e dimostrato che, con riferimento alla specificità dell’appalto o ad altre circostanze peculiari, una tale esigenza si imporrebbe per l’impossibilità del concorrente di formulare un’offerta adeguata .

Tale opzione interpretativa, invero, sarebbe suggerita anche dal “principio del risultato” di cui al nuovo impianto codicistico. Esso, infatti, come rilevato nella decisione in commento, fungerebbe da criterio orientativo suscettibile di essere utilizzato anche per gli appalti non retti dal d.lgs. n. 36/2023 e declinabile in modo da porre l’accento «sull’esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento».

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