La decisione n. 19902/2023 del Consiglio di Stato, involgendo una vicenda soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 50/2016, ha colto l’occasione per compiere un passaggio argomentativo sul sopravvenuto d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, la ricorrente si doleva della revoca dell’aggiudicazione subita dopo che il Comune – stazione appaltante era venuto a conoscenza dell’adozione di misure cautelari personali e di un decreto di giudizio immediato a carico di due suoi amministratori e di un ex consulente. Tali elementi, infatti, sarebbero risultati sufficienti a dimostrare la sussistenza del “grave illecito professionale’’ (ex art. 80, co. 5, d.lgs. n.50/2016). Non poteva dirsi altrettanto, invece, secondo l’ex aggiudicataria. La Corte, dal canto suo, ha riconosciuto conforme l’operato dell’Ente locale. Infatti, secondo i giudici, non solo esso avrebbe provveduto ad un’autonoma valutazione dei fatti contestati (non appiattendosi, quindi, sulle misure adottate in sede penale) ma avrebbe altresì correttamente ravvisato, nelle medesime, dei sintomi evidenti di un “grave illecito professionale’’. Infatti, e qui viene il collegamento col nuovo Codice dei contratti pubblici, anche la disciplina attualmente vigente (art. 98, co. 6, lett. g, d.lgs. n. 36 /2023) prevede che «eventuali provvedimenti cautelari personali penali – e a maggior ragione eventuali decreti di giudizio immediato – ben possono rivestire natura di mezzi di prova adeguati del grave illecito professionale».
