Il MIT, con il Parere n. 3907/2025, chiarisce che la base di calcolo della garanzia definitiva è l’“importo contrattuale” ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023, inteso come importo totale pagabile dalla stazione appaltante al netto IVA, in linea con l’art. 14, comma 4. Ne consegue che anche le voci fisse non soggette a ribasso concorrono a formare il valore del contratto su cui determinare la cauzione definitiva. Per quantificare la garanzia, il ribasso da considerare è quello offerto sulla quota ribassabile, da applicarsi sull’importo contrattuale secondo le modalità dell’art. 117, comma 2.
