Il MIT, con il parere n. 3261/2025, ha chiarito che la Stazione Appaltante non può imporre vincoli sulla scelta dell’impresa subappaltatrice, salvo quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti pubblici. Non esiste alcun divieto per un’impresa già affidataria di un appalto diretto di essere successivamente indicata come subappaltatrice per lavori analoghi.
